Art. 3
In vigore dal 12 feb 2016
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto, per l’Unione, dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, conformemente alle responsabilità che le/gli derivano dai trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri».
Il comitato di stabilizzazione e di associazione è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. La Commissione è autorizzata ad approvare a nome dell’Unione le modifiche all’accordo se quest’ultimo ne prevede l’adozione da parte del comitato di stabilizzazione e di associazione.
Storico versioni
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