Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 feb 2016
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 144 dell’accordo. (2)
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:342:oj#art-2