Art. 2
Istituzione del programma di lavoro
In vigore dal 12 feb 2016
Istituzione del programma di lavoro
Le OEN preparano il programma di lavoro congiunto indicando tutti i prodotti richiesti, gli organismi tecnici responsabili e un calendario di esecuzione dei lavori che rispetti le scadenze di cui all'allegato II. Le OEN presentano il programma di lavoro alla Commissione entro il 31 luglio 2016 e forniscono l'accesso a un piano generale del progetto alla Commissione.
Le OEN possono decidere quante norme europee e quanti prodotti della normazione europea sono necessari al fine di soddisfare la richiesta di cui all'.
Storico versioni
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