Art. 5 · Calcolo del valore stimato di un appalto

Art. 5

Calcolo del valore stimato di un appalto

In vigore dal 9 feb 2016
Calcolo del valore stimato di un appalto 1.   Il calcolo del valore stimato di un appalto si basa sull'importo complessivo dovuto, al netto dell'IVA, come valutato dalla BCE, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi stabiliti nel bando di gara. Il calcolo include tutti i costi accessori, in particolare le retribuzioni premio, gli onorari, gli interessi, le commissioni, le spese di viaggio e alloggio e i premi, i pagamenti e ogni altra forma di remunerazione a candidati o offerenti. 2.   La stima deve risultare valida al momento in cui la BCE decide il tipo di procedura di appalto da utilizzare. 3.   Non è consentito frazionare un appalto al fine di eludere l'applicazione delle procedure previste nella presente decisione. Il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatto con l'intenzione di escluderlo dall'applicazione delle procedure di cui al capitolo II o all'. 4.   Per il calcolo del valore stimato degli appalti di lavori, si tiene conto dei costi totali legati all'esecuzione dei lavori, incluso il valore dei prodotti necessari per l'esecuzione dei lavori che la BCE mette a disposizione dell'appaltatore. Sono inclusi anche i costi legati alla progettazione e alla pianificazione dei lavori se fanno parte dell'appalto di lavori. 5.   In relazione ai contratti per la fornitura continuativa di prodotti e servizi, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente: a) nel caso di appalti di durata determinata, il valore complessivo per la loro intera durata; b) nel caso di appalti di durata indeterminata, il valore mensile moltiplicato per 48. 6.   Nel caso di appalti successivi di forniture, servizi o lavori della stessa tipologia, il calcolo del valore stimato dell'appalto si basa sul valore complessivo attuale degli appalti successivi aggiudicati nel corso dei 12 mesi precedenti. La stima tiene in considerazione le variazioni quantitative o di valore attese nei 12 mesi successivi al completamento dell'appalto iniziale. 7.   Se un appalto è suddiviso in più lotti, o se diversi appalti da aggiudicare sono strettamente connessi tra loro e hanno lo stesso oggetto, si considera il valore complessivo di tutti i lotti o singoli appalti. Se il valore complessivo è pari o superiore alla soglia di cui all', paragrafo 3, la procedura definita nel capitolo II della presente decisione si applica a tutti i lotti e appalti. La BCE può ricorrere, tuttavia, alla procedura di cui all' o, se applicabile, a quella di cui all', in relazione a singoli lotti e appalti il cui valore stimato sia inferiore a 80 000 EUR, al netto dell'IVA, per appalti di forniture e di servizi, e inferiore a 1 milione di EUR, al netto dell'IVA, per appalti di lavori, purché il valore stimato complessivo di tutti i lotti aggiudicati secondo le procedure previste agli and 37 non ecceda il 20 per cento del valore stimato complessivo di tutti i lotti. 8.   Il valore di un partenariato per l'innovazione è calcolato prendendo in considerazione il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei prodotti, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato. 9.   Il valore degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione è calcolato sulla base del valore massimo stimato, al netto dell'IVA, del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
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