Art. 4 · Soglie relative al valore dell'appalto

Art. 4

Soglie relative al valore dell'appalto

In vigore dal 9 feb 2016
Soglie relative al valore dell'appalto 1.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo II. 2.   Gli appalti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore alle soglie di cui al paragrafo 3, sono aggiudicati in conformità delle procedure previste al capitolo III. Gli appalti con un valore stimato inferiore a 20 000 EUR sono aggiudicati in base alle disposizioni dell'. 3.   Si applicano le seguenti soglie: a) 209 000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi; b) 5 225 000 EUR per gli appalti di lavori e di concessione;
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:245:oj#art-4