Art. 38 · Cancellazione delle procedure di aggiudicazione

Art. 38

Cancellazione delle procedure di aggiudicazione

In vigore dal 9 feb 2016
Cancellazione delle procedure di aggiudicazione 1.   La BCE può cancellare una procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento prima che l'appalto sia sottoscritto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcuna forma di risarcimento. 2.   La decisione della BCE di cancellare è presa in osservanza dei principi generali stabiliti nell', paragrafo 1. 3.   La BCE motiva la decisione e la porta a conoscenza dei candidati o degli offerenti.
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