Art. 38
Cancellazione delle procedure di aggiudicazione
In vigore dal 9 feb 2016
Cancellazione delle procedure di aggiudicazione
1. La BCE può cancellare una procedura di aggiudicazione in qualsiasi momento prima che l'appalto sia sottoscritto senza che i candidati o gli offerenti abbiano diritto ad alcuna forma di risarcimento.
2. La decisione della BCE di cancellare è presa in osservanza dei principi generali stabiliti nell', paragrafo 1.
3. La BCE motiva la decisione e la porta a conoscenza dei candidati o degli offerenti.
Storico versioni
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