Art. 37 · Aggiudicazione diretta

Art. 37

Aggiudicazione diretta

In vigore dal 9 feb 2016
Aggiudicazione diretta La BCE può aggiudicare appalti sulla base di una singola offerta se il valore stimato dell'appalto è inferiore a 20 000 EUR, al netto dell'IVA.
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