Art. 32
Criteri di aggiudicazione
In vigore dal 9 feb 2016
Criteri di aggiudicazione
1. La BCE aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Salvo contraria disposizione nella presente decisione, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di una delle seguenti opzioni:
—
il prezzo o il costo soltanto,
—
il miglior rapporto qualità/prezzo, o
—
la qualità soltanto, ove il prezzo o il costo per i prodotti, i lavori e i servizi offerti sia fisso.
3. L'elemento di prezzo o di costo tiene conto, nella misura rilevante, dei costi del ciclo di vita, come i costi relativi all'acquisizione, all'utilizzo, alla manutenzione e al fine vita dei prodotti, dei lavori e dei servizi. Possono essere considerati anche i costi relativi alle esternalità ambientali legati a prodotti, lavori e servizi durante il loro ciclo di vita. Prezzi e costi sono considerati solo se possono essere determinati e verificati.
4. Il miglior rapporto qualità/prezzo è valutato sulla base di criteri che includono aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto in questione, quali ad esempio:
a)
la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche sociali, ambientali e innovative, nonché commercializzazione e relative condizioni;
b)
struttura organizzativa, qualifiche ed esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o
c)
servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.
5. Tutti i criteri di aggiudicazione devono essere connessi all'oggetto dell'appalto che può comprendere le varie fasi relative al ciclo di vita dei prodotti, lavori o servizi offerti come i processi di produzione, fornitura o scambio.
6. Il bando di gara o l'invito a offrire o, nel caso di dialogo competitivo, la richiesta di proposta, deve specificare come l'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata ai sensi del paragrafo 2.
Storico versioni
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