Art. 31 · Criteri di selezione

Art. 31

Criteri di selezione

In vigore dal 9 feb 2016
Criteri di selezione 1.   La BCE precisa nel bando di gara i criteri di selezione per valutare la capacità di un candidato o di un offerente di eseguire l'appalto. I criteri di selezione sono relativi alla autorizzazione e abilitazione del candidato o dell'offerente all'esercizio dell'attività professionale in questione, alla sua capacità economica e finanziaria e alla sua capacità tecnica o professionale. I criteri di selezione devono essere necessari e proporzionati per garantire una concorrenza leale e il raggiungimento degli obiettivi dell'appalto. 2.   La BCE può indicare dei requisiti minimi al di sotto dei quali i candidati o gli offerenti non possono essere scelti. Tali requisiti minimi sono precisati nel bando di gara. 3.   La BCE precisa nel bando di gara i documenti che i candidati o gli offerenti devono presentare come prova della propria capacità finanziaria, economica, tecnica e professionale. Essa può richiedere in particolare la presentazione di un documento di gara unico europeo come specificato all'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, documenti conservati in e-Certis o certificati rilasciati da banche dati nazionali di fornitori riconosciuti. La documentazione richiesta non può esorbitare dall'oggetto dell'appalto e tiene in considerazione i legittimi interessi dei fornitori con particolare riguardo alla tutela dei loro segreti tecnici e commerciali. 4.   Se, per qualche ragione eccezionale che la BCE considera giustificata, un offerente o un candidato non è in grado di fornire i documenti richiesti, quest'ultimo può provare la propria capacità in qualsiasi altro modo considerato dalla BCE idoneo ed equivalente. 5.   Un fornitore può, se del caso e per un appalto specifico, avvalersi delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica dei rapporti sussistenti con esso. In tal caso, il fornitore deve dimostrare alla BCE che avrà a sua disposizione le risorse necessarie per eseguire l'appalto e che tale altro soggetto è idoneo a partecipare alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell'. Alle stesse condizioni, un raggruppamento temporaneo di fornitori può avvalersi delle capacità dei partecipanti del gruppo.
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