Art. 3 · Principi generali

Art. 3

Principi generali

In vigore dal 9 feb 2016
Principi generali 1.   Le procedure di appalto sono condotte in conformità dei principi generali di trasparenza e pubblicità, proporzionalità, parità di accesso e di trattamento, non discriminazione e leale concorrenza. 2.   La BCE conduce le procedure di appalto in inglese, a meno circostanze eccezionali relative alla procedura o all'oggetto dell'appalto richiedano l'uso di lingue diverse. La BCE deve documentare tali circostanze.
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