Art. 27
Richieste di documentazione e chiarimenti integrativi
In vigore dal 9 feb 2016
Richieste di documentazione e chiarimenti integrativi
Dopo l'apertura delle domande di partecipazione o delle offerte, la BCE può richiedere ai candidati e agli offerenti di presentare, integrare, chiarire o completare, entro un termine adeguato, le informazioni o la documentazione che sono o sembrano mancanti, incomplete o erronee. Tali richieste sono fatte nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza; in particolare, esse non devono comportare alcun trattamento preferenziale, fornire un vantaggio competitivo, o alterare le condizioni di una domanda di partecipazione o di una offerta.
Storico versioni
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