Art. 22 · Invito a manifestare interesse

Art. 22

Invito a manifestare interesse

In vigore dal 9 feb 2016
Invito a manifestare interesse 1.   La BCE può utilizzare l'invito a manifestare interesse se intende aggiudicare diversi appalti che riguardano il medesimo oggetto o oggetti simili. Se non diversamente specificato nel presente articolo, la procedura segue le regole che disciplinano le procedure ristrette stabilite all'. 2.   Al fine di istituire un elenco di fornitori idonei, la BCE pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale specificando come minimo l'oggetto degli appalti da aggiudicare, la durata, i criteri di idoneità e selezione e il termine per la ricezione delle domande da doversi prendere in considerazione per la costituzione di un elenco di fornitori idonei. 3.   L'elenco è valido per non più di quattro anni dalla data di trasmissione del bando di gara alla Gazzetta ufficiale. Un fornitore può richiedere di essere incluso nell'elenco in ogni momento fino a tre mesi prima della scadenza dello stesso. La domanda è accompagnata dalla documentazione specificata nel bando di gara. I fornitori inviano la loro domanda entro il termine specificato nel bando di gara. 4.   In seguito alla ricezione delle domande, la BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE include nell'elenco tutti i candidati che soddisfano i criteri di idoneità e di selezione. La BCE informa i candidati al più presto se sono stati inclusi o meno nell'elenco. 5.   I fornitori inclusi nell'elenco informano la BCE senza ingiustificato ritardo di ogni modifica che influisca sulla loro idoneità o capacità di eseguire l'appalto. Inoltre, tali fornitori possono fornire alla BCE documentazione aggiornata o integrativa, se lo ritengono necessario. 6.   Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è al di sotto della soglia stabilita nell', paragrafo 3, invita il numero obbligatorio di fornitori inclusi nell'elenco, se disponibili, a inviare un'offerta in conformità della procedura stabilita nell'. La BCE invita i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare. 7.   Se la BCE intende aggiudicare un appalto il cui valore stimato è uguale o superiore alle soglie stabilite nell', paragrafo 3, pubblica un bando di gara semplificato nella Gazzetta ufficiale descrivendo l'oggetto di tale specifico contratto. I fornitori interessati non ancora inclusi nell'elenco possono inviare una domanda per essere inclusi nell'elenco entro il termine specificato nel bando di gara semplificato, che non dovrà essere inferiore a 15 giorni dalla data in cui il bando di gara semplificato è inviato per la pubblicazione. A seguito della valutazione delle domande ricevute, la BCE invita almeno cinque fornitori idonei inclusi nell'elenco a inviare offerte, ammesso che sia disponibile un numero sufficiente di fornitori. La BCE seleziona i fornitori le cui offerte meglio soddisfano i criteri di selezione stabiliti nel bando di gara tenuto conto dell'appalto da aggiudicare. L', paragrafi 4 e 5, si applica conseguentemente. 8.   Nei casi descritti ai paragrafi 6 e 7 la BCE può richiedere ai fornitori inclusi nella lista di fornire informazioni aggiornate e documentazione rilevante per il rispetto dei criteri di idoneità e di selezione.
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