Art. 21 · Pubblicazione di opportunità di appalto

Art. 21

Pubblicazione di opportunità di appalto

In vigore dal 9 feb 2016
Pubblicazione di opportunità di appalto 1.   Quando la BCE decide di realizzare una procedura di aggiudicazione conformemente alle regole definite nel presente capitolo pubblica un bando di gara nella Gazzetta ufficiale e sul sito Internet della BCE. Se del caso, la BCE ne dà pubblicità su altri mezzi di comunicazione idonei. Gli annunci sul sito Internet della BCE e su altri mezzi di comunicazione non devono precedere la pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale. In caso di discrepanze tra le diverse versioni del bando, si considera facente fede e prevalente rispetto alle altre la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale. 2.   La BCE può pubblicare un avviso di preinformazione indicando il valore stimato complessivo degli appalti, per categoria di servizi o gruppi di prodotti, e le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che essa intende aggiudicare durante un esercizio di bilancio. 3.   Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, ogni avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale contiene almeno le informazioni indicate nella parte pertinente dell'allegato V alla direttiva 2014/24/UE. I bandi di gara indicano se l'appalto sarà aggiudicato in base il prezzo più basso.
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