Art. 17 · Cataloghi elettronici

Art. 17

Cataloghi elettronici

In vigore dal 9 feb 2016
Cataloghi elettronici 1.   Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, la BCE può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. 2.   Quando la presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico è accettata o richiesta, la BCE: a) lo indica nel bando di gara; b) indica nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell', paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità tecniche di connessione e alle specifiche per il catalogo. 3.   I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato stabilito dalla BCE e nel rispetto dei requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché degli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalla BCE conformemente all' della direttiva 2014/24/UE. 4.   Quando un accordo quadro è concluso con più fornitori tramite cataloghi elettronici, una riapertura del confronto competitivo per appalti specifici può avvenire sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso la BCE può: a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze dell'appalto in questione; oppure b) se i documenti di gara lo prevedono, comunicare agli offerenti che la BCE intende avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte per l'appalto in questione. Se il confronto competitivo è riaperto ai sensi della lettera b), la BCE notifica agli offerenti la data e l'ora in cui procederà alla raccolta e dà loro la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. La BCE prevede un adeguato lasso di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima che la BCE aggiudichi l'appalto, l'offerente interessato deve avere la possibilità di confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali. 5.   Quando è utilizzato un sistema dinamico di acquisizione, la BCE può esigere che una richiesta di partecipazione sia accompagnata da un catalogo elettronico sulla base del quale possono essere aggiudicati appalti specifici, con offerte costituite conformemente al paragrafo 4, lettera b). In tal caso, la BCE informa i candidati della sua intenzione di costituire offerte tramite tale procedura e i candidati completano i cataloghi elettronici presentati. In alternativa, la BCE può richiedere che le offerte per uno specifico appalto siano presentate nel formato di un catalogo elettronico.
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