Art. 16
Aste elettroniche
In vigore dal 9 feb 2016
Aste elettroniche
1. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate, la BCE può utilizzare un'asta elettronica, purché le specifiche dell'appalto possano essere fissate in maniera precisa.
L'asta elettronica riguarda:
a)
unicamente i prezzi quando l'appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo; oppure
b)
i prezzi e/o i nuovi valori riguardanti gli elementi delle offerte indicati nel capitolato d'oneri, se l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
2. Se la BCE intende ricorrere a un'asta elettronica, lo indica nel bando di gara. I documenti di gara comprendono, tra l'altro, le seguenti informazioni:
a)
gli elementi e i valori che sono oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;
b)
tutti i limiti eventuali dei valori che possono essere presentati, che risultano dal capitolato d'oneri;
c)
le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;
d)
tutte le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
e)
le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio; e
f)
tutte le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato, nonché sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.
3. L'asta elettronica può essere avviata solo dopo la presentazione e la valutazione iniziale delle offerte. Tutti gli offerenti idonei che soddisfano i criteri di selezione e le cui offerte sono conformi alle specifiche tecniche e non sono irregolari, inaccettabili ovvero inadeguate sono invitati simultaneamente a offrire nuovi prezzi e/o nuovi valori.
4. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione. Esso precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica e specifica le istruzioni per il collegamento individuale al dispositivo elettronico. L'asta elettronica non ha inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. L'invito precisa altresì la formula matematica da utilizzare nell'asta elettronica per determinare le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Salvo nel caso in cui l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.
5. L'asta elettronica può svolgersi in fasi successive. Nel corso di ogni fase, la BCE comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni sufficienti a consentire loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nei documenti di gara. Essa può inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti ad una fase specifica dell'asta. In nessun caso, tuttavia, la BCE può rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.
6. La BCE dichiara conclusa un'asta elettronica alla scadenza del termine precisato nell'invito a partecipare all'asta. Il termine può consistere in una data e un'ora determinate oppure in un lasso di tempo che deve trascorrere dalla presentazione dell'ultima offerta contenente nuovi prezzi o nuovi valori. La BCE specifica nell'invito il calendario delle aste articolate in fasi.
7. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, la BCE aggiudica l'appalto in funzione del risultato dell'asta elettronica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2016:245:oj#art-16