Art. 13 · Dialogo competitivo

Art. 13

Dialogo competitivo

In vigore dal 9 feb 2016
Dialogo competitivo 1.   La BCE può utilizzare un dialogo competitivo nei casi definiti all', paragrafo 1. 2.   Una volta pubblicato il bando di gara, i fornitori interessati possono presentare domanda di partecipazione al dialogo. Essi devono presentare le proprie domande entro il termine specificato nel bando di gara e produrre la documentazione richiesta dalla BCE. 3.   La BCE verifica l'idoneità dei candidati e valuta le domande di partecipazione in base ai criteri di selezione definiti nel bando di gara. La BCE invita almeno tre candidati idonei a partecipare al dialogo e trasmette loro la richiesta di proposta che precisa le necessità della BCE. Lo scopo del dialogo è di identificare e definire la soluzione più idonea a soddisfare le necessità della BCE. La BCE può discutere tutti gli aspetti dell'appalto con i candidati. Il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Se il numero è inferiore al numero minimo, la BCE può proseguire la procedura con tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione. 4.   Il dialogo è condotto secondo il calendario definito nel bando di gara. Durante il dialogo, la BCE garantisce la parità di trattamento di tutti i partecipanti. La BCE non può fornire alcune informazioni che possano avvantaggiare alcuni partecipanti rispetto ad altri o rivelare ad altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato che partecipa al dialogo competitivo senza il suo consenso scritto. 5.   Se previsto nel bando di gara, la BCE può condurre il dialogo in fasi successive al fine di ridurre il numero delle soluzioni da discutere durante la fase di dialogo. La BCE prosegue il dialogo fino a che essa non sia in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue necessità. La BCE seleziona le soluzioni da esaminare attraverso l'applicazione dei criteri di aggiudicazione definiti nel bando di gara o nella richiesta di proposta. 6.   Dopo aver dichiarato concluso il dialogo, la BCE invita i candidati che vi hanno preso parte a presentare le proprie offerte definitive sulla base delle soluzioni presentate e precisate durante il dialogo. La BCE può richiedere agli offerenti di chiarire, precisare o perfezionare taluni aspetti delle loro offerte o di confermare gli impegni in esse contenuti, purché ciò non abbia l'effetto di modificare aspetti sostanziali dell'offerta e non rischi di falsare la concorrenza o comportare discriminazioni. 7.   La BCE valuta le offerte ricevute in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara o nella richiesta di proposta. Una volta completata la valutazione, la BCE aggiudica l'appalto all'offerente la cui offerta meglio soddisfa i criteri di aggiudicazione, che devono includere profili qualitativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:245:oj#art-13