Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 feb 2016
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1)
per «appalti» si intendono i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra la BCE e uno o più fornitori aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
2)
per «appalti di forniture» si intendono gli appalti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato «un appalto di forniture»;
3)
per «appalti di servizi» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui al punto 2, aventi per oggetto la prestazione di servizi. Un appalto avente per oggetto la prestazione di servizi che preveda attività legate ai lavori solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi;
4)
per «appalti di lavori» si intendono gli appalti, diversi da quelli di cui ai punti 2 e 3, aventi per oggetto l'esecuzione o congiuntamente la progettazione e l'esecuzione di lavori. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;
5)
per «appalti di concessione» si intendono gli appalti aventi per oggetto la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori, il cui compenso consiste principalmente in un permesso concesso dalla BCE di gestire tali opere o di prestare servizi ad altri;
6)
per «prestazioni» si intendono i lavori da eseguire, i servizi da prestare o i prodotti da fornire in forza di un appalto;
7)
per «partenariato per l'innovazione» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE instaura un partenariato con uno o più candidati ammessi a tale procedura con l'obiettivo di sviluppare e acquistare prodotti, servizi o lavori innovativi;
8)
per «sistema dinamico di acquisizione» si intende un processo di acquisizione interamente elettronico per l'acquisto di prodotti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze della BCE;
9)
per «accordo quadro» si intende un accordo concluso tra la BCE ed uno o più fornitori, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli specifici appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
10)
per «fornitore» si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
11)
per «candidato» si intende un fornitore che ha presentato una domanda di partecipazione ad una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;
12)
per «offerente» si intende un fornitore che ha presentato un'offerta;
13)
per «appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote» si intendono gli appalti aventi per oggetto lavoro teorico o sperimentazione pratica, analisi o ricerca condotte sotto condizioni controllate:
—
per acquisire nuove conoscenze o per sviluppare nuovi materiali, processi di fabbricazione o dispositivi per l'originazione, la produzione, il trasporto, l'emissione, l'autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione), o migliorare quelli esistenti, o
—
per avviare la produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi per l'originazione, la produzione, il trasporto, l'emissione, l'autenticazione e la distruzione delle banconote in euro (compresi i materiali per la loro originazione), o migliorare quelli esistenti.
Gli appalti di ricerca e sviluppo nel campo della sicurezza delle banconote non comprendono gli appalti per la stampa di prototipi di banconote in euro;
14)
per «procedura aperta» si intende una procedura nella quale ogni fornitore interessato può presentare un'offerta;
15)
per «procedura ristretta» si intende una procedura nella quale ciascun fornitore può chiedere di partecipare, ma in cui soltanto i candidati invitati dalla BCE possono presentare un'offerta;
16)
per «procedura negoziata» si intende una procedura nella quale la BCE consulta i fornitori da essa scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
17)
per «dialogo competitivo» si intende una procedura alla quale qualsiasi fornitore può chiedere di partecipare e nella quale la BCE avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità;
18)
per «asta elettronica» si intende un processo per fasi successive basato su un sistema elettronico dove si presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;
19)
per «invito ad offrire» si intende l'invito trasmesso a candidati o fornitori a presentare un'offerta e che precisa la procedura, le esigenze della BCE e i termini e le condizioni contrattuali;
20)
per «giorni» si intendono i giorni di calendario;
21)
per «scritto» o «per iscritto» si intende qualsiasi espressione composta da parole o cifre che può essere letta, riprodotta e poi comunicata, comprese informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;
22)
per «invito a manifestare interesse» si intende una procedura volta a costituire un elenco di fornitori idonei che possono essere invitati a partecipare nelle procedure di appalto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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