Art. 3 · Tasso di conversione

Art. 3

Tasso di conversione

In vigore dal 4 feb 2016
Tasso di conversione Laddove gli importi dei costi stimati o delle spese sostenute da uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, lo Stato membro interessato li converte in euro applicando il tasso di cambio più recente fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda di sovvenzione è presentata dallo Stato membro.
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