Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 feb 2016
La Croazia provvede affinché gli stabilimenti elencati che non rispettano i requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, part II.A, del regolamento (CE) n. 853/2004, cessino la loro attività.
Storico versioni

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