Art. 2
In vigore dal 4 feb 2016
1. I prodotti provenienti dagli stabilimenti elencati possono solo:
a)
essere immessi sul mercato nazionale croato o sui mercati di paesi terzi conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione; o
b)
essere utilizzati per l'ulteriore trasformazione negli stabilimenti elencati, indipendentemente dalla data di commercializzazione.
2. I prodotti recano un bollo sanitario o un marchio di identificazione diverso da quello previsto dall' del regolamento (CE) n. 853/2004.
3. La Croazia utilizza il bollo sanitario o il marchio di identificazione che ha comunicato per iscritto alla Commissione in data 29 giugno 2012, conformemente all'allegato V, punto 5, parte II, paragrafo 3, dell'atto di adesione della Croazia.
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano a tutti i prodotti provenienti da stabilimenti integrati di trasformazione di carni fresche, carni macinate, preparazioni di carni, carni separate meccanicamente e latte, laddove una parte dello stabilimento corrisponda a uno stabilimento elencato.
Storico versioni
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