Art. 1

Art. 1

In vigore dal 4 feb 2016
In deroga ai requisiti specifici di cui all'allegato II, capitolo II, del regolamento (CE) n. 852/2004 e all'allegato III, sezione I, capitoli II e III, all'allegato III, sezione II, capitoli II e III, all'allegato III, sezione V, capitolo I, e all'allegato III, sezione IX, capitolo I, parte II. A, del regolamento (CE) n. 853/2004, gli stabilimenti dei settori delle carni e del latte elencati nell'allegato della presente decisione («gli stabilimenti elencati») possono continuare a produrre e a trasformare carni e latte («i prodotti»), fatto salvo il rispetto delle condizioni di cui all' della presente decisione.
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