Art. 4

Art. 4

In vigore dal 20 gen 2016
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; c) i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto. 2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'. Ess trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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