Art. 2
In vigore dal 20 gen 2016
1. Il Belgio è tenuto a farsi rimborsare dai diretti beneficiari o dai loro successori legali gli aiuti incompatibili concessi di cui all'.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (66).
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