Art. 8

Art. 8

In vigore dal 15 gen 2016
Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al Consiglio di stabilizzazione e associazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2016:357:oj#art-8