Art. 1 · Modifiche

Art. 1

Modifiche

In vigore dal 16 dic 2015
Modifiche La decisione (UE) 2015/774 (BCE/2015/10) è modificata come segue: 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Fatti salvi i requisiti indicati all'articolo 3, sono idonei per gli acquisti da parte delle banche centrali dell'Eurosistema nell'ambito del PSPP i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali di uno Stato membro la cui moneta è l'euro, da agenzie riconosciute situate nell'area dell'euro, da organizzazioni internazionali situate nell'area dell'euro e da banche multilaterali di sviluppo situate nell'area dell'euro. In circostanze eccezionali, qualora non si riesca a raggiungere l'ammontare di acquisti programmato, il Consiglio direttivo può decidere di acquistare titoli di debito negoziabili emessi da altri soggetti situati nell'area dell'euro, nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 4.»; 2) all'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per essere idonei per gli acquisti nell'ambito del PSPP, i titoli di debito, ferme le caratteristiche di cui ai paragrafi 1 e 2, hanno una scadenza residua minima di 2 anni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della pertinente banca centrale dell'Eurosistema. Per agevolare una regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PSPP. Le banche centrali nazionali effettuano altresì acquisti sostitutivi di titoli di debito negoziabili emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo, nel caso in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in titoli di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute.»; 3) all'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   In circostanze eccezionali, le banche centrali dell'Eurosistema possono proporre al Consiglio direttivo società non finanziarie pubbliche situate nella propria giurisdizione, quali emittenti di strumenti di debito negoziabili da acquistare come sostituti nell'ipotesi in cui non si riescano a raggiungere gli importi di acquisti programmati in strumenti di debito negoziabili emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e da agenzie riconosciute situate nella medesima giurisdizione. Le società non finanziarie pubbliche che sono proposte soddisfano almeno entrambi i seguenti requisiti: — sono classificate come “società non finanziaria”, come definita dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), — hanno natura di soggetto del “settore pubblico”, ossia un soggetto rientrante nella nozione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio (*2). A seguito di approvazione da parte del Consiglio direttivo, sono considerati idonei per gli acquisti sostitutivi nell'ambito del PSPP gli strumenti di debito negoziabili denominati in euro emessi da tali società non finanziarie pubbliche situate nell'area dell'euro, che rispettino i) i criteri di idoneità delle attività negoziabili come garanzia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema, di cui alla parte quarta dell'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (*3); e ii) i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3. (*1)  Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1)." (*2)  Regolamento (CE) n. 3603/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati all'articolo 104 e all'articolo 104 B, paragrafo 1 del trattato (GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1)." (*3)  Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea del 19 dicembre 2014 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3).»;" 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Limiti all'acquisto 1.   Fatto salvo l'articolo 3, si applica nell'ambito del PSPP un limite relativo alla quota-parte di un'emissione, in base al numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN), per i titoli di debito negoziabili che soddisfano i criteri indicati nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. A partire dal 10 novembre 2015, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 33 % per codice ISIN. In via di eccezione, il limite relativo alla quota-parte di un'emissione è fissato al 25 % per codice ISIN per i titoli di debito negoziabili idonei che contengono una clausola di azione collettiva (collective action clause, CAC) che sia diversa dalla CAC modello per l'area dell'euro elaborata dal Comitato economico e finanziario e attuata dagli Stati membri conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, ma sarà innalzato al 33 % sulla base della verifica caso per caso che la disponibilità di una quota pari al 33 % per codice ISIN non conduca le banche centrali dell'Eurosistema a raggiungere la disponibilità di una quota di minoranza di blocco in situazioni di ristrutturazione ordinata del debito. 2.   Nell'ambito del PSPP si applica un limite complessivo, pari al 33 % dei titoli in circolazione di un emittente, al complesso dei titoli di debito negoziabili idonei in relazione alle scadenze indicate nell'articolo 3, dopo aver sommato le quote detenute in tutti i portafogli delle banche centrali dell'Eurosistema. 3.   Con riguardo ai titoli di debito di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), si applicheranno limiti diversi relativi all'emittente e alla quota-parte di un'emissione. Questi limiti saranno fissati dal Consiglio direttivo tenendo in debito conto gli aspetti relativi alla gestione del rischio e al funzionamento del mercato.»; 5) all'articolo 6, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Sul valore contabile totale degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP, una quota pari al 12 % è acquistata in titoli emessi da organizzazioni internazionali e banche multilaterali di sviluppo idonee, e una quota pari all'88 % è acquistata in titoli emessi da amministrazioni centrali, regionali o locali e agenzie riconosciute idonee, oppure, ove applicabile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione, in titoli emessi da società non finanziarie pubbliche idonee. Tale allocazione è soggetta a revisione da parte del Consiglio direttivo. Gli acquisti di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali, banche multilaterali di sviluppo e amministrazioni regionali e locali idonee sono effettuati esclusivamente dalle BCN. 2.   La quota riferita alle BCN del valore contabile totale degli acquisti di titoli di debito negoziabili idonei nell'ambito del PSPP è pari al 92 %, e il restante 8 % è acquistato dalla BCE. La distribuzione degli acquisti tra le giurisdizioni è effettuata secondo lo schema di sottoscrizione del capitale della BCE, come indicato dall'articolo 29 dello statuto del SEBC.».
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