Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 dic 2015
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione presso il segretario esecutivo della CCSBT, per conto della CCSBT, a norma dell'articolo 10 della convenzione.
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