Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 dic 2015
Tutti gli Stati membri, tranne la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Lituania, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia, sono destinatari della presente decisione.
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