Art. 4
Numero di identificazione del notificatore
In vigore dal 24 nov 2015
Numero di identificazione del notificatore
Prima di presentare informazioni agli Stati membri a norma della presente decisione per la prima volta, il fabbricante o l'importatore richiede un numero di identificazione (ID del notificatore) generato dal gestore del sistema di accesso comune. Il fabbricante o l'importatore, su richiesta, presenta un documento comprovante l'identità e l'attività dell'azienda conformemente alla normativa del paese in cui essa ha sede. L'ID del notificatore viene usato per tutte le successive segnalazioni e in tutta la successiva corrispondenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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