Art. 5
Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante
In vigore dal 20 nov 2015
Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante
1. Nell'effettuare una notifica ai sensi dell', paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 o una richiesta di approvazione preventiva ai sensi dell', paragrafo 5, del medesimo regolamento gli enti creditizi vigilati forniscono alla BCE la seguente documentazione, al fine di dimostrare che le attività professionali di un membro del personale, o di una categoria di personale, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 604/2014:
a)
una descrizione dettagliata ed esauriente dei compiti e delle responsabilità del membro del personale interessato o della categoria di personale cui questo appartiene;
b)
un organigramma dell'unità operativa/aziendale rilevante che illustri la struttura gerarchica e le linee di segnalazione gerarchica, incluso il membro del personale interessato o la categoria di personale cui appartiene;
c)
una descrizione dettagliata dei criteri oggettivi stabiliti nell', paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014 che sono stati utilizzati per valutare che le attività professionali del membro del personale interessato, o della categoria di personale cui questo appartiene, non hanno alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante, specificando come tali criteri siano stati applicati e in che modo siano stati presi in considerazione tutti i pertinenti indicatori di rischio e di performance utilizzati ai fini della misurazione interna del rischio;
d)
una dichiarazione esplicativa delle ragioni per cui l'ente creditizio vigilato abbia attribuito al membro del personale, o alla categoria di personale cui questo appartiene, una remunerazione che risponde ai criteri stabiliti nell', paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 604/2014, sebbene il membro del personale non abbia alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante;
e)
una dichiarazione motivata, esplicativa delle ragioni per cui il membro del personale interessato, o la categoria del personale cui questo appartiene, non soddisfa i criteri qualitativi di cui all' del regolamento delegato (UE) n. 604/2014.
2. La BCE può richiedere all'ente creditizio vigilato di fornire ulteriori informazioni a supporto della richiesta.
Storico versioni
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