Art. 2
In vigore dal 10 nov 2015
La Grecia adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informa la Commissione e gli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, della direttiva 92/119/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2015:2055:oj#art-2