Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 ott 2015
1.   A norma dell'articolo 281 dell'accordo e subordinatamente alle notificazioni ivi previste, le seguenti parti dell'accordo sono applicate in via provvisoria tra l'Unione e la Repubblica del Kazakhstan, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, ma solo nella misura in cui riguardano materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune: a) titolo I; b) titolo II: ; c) titolo III (eccetto gli articoli 56 e 58, l'articolo 62 nella misura in cui riguarda la tutela penale dei diritti di proprietà intellettuale, e l'articolo 147). L'applicazione provvisoria dell'articolo 141 non pregiudica i diritti sovrani degli Stati membri sulle loro risorse di idrocarburi a norma del diritto internazionale, inclusi i loro diritti ed obblighi in quanto parti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982; d) titolo IV: capi 5, 6, e 7 [eccetto l'articolo 210, lettera c) e l'articolo 212, lettere b), f), g), h), e i)], e i capi 12 e 15; e) titolo V: articoli 235 e 238 (eccetto i paragrafi 2 e 3); f) titolo VI: capi 5 e 9; g) titolo VII; h) titolo VIII (nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo); i) titolo IX (eccetto l'articolo 281, paragrafo 7, nella misura in cui le disposizioni di tale titolo siano limitate allo scopo di assicurare l'applicazione provvisoria dell'accordo a norma del presente articolo); j) allegati da I a VII, nonché il protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale. 2.   La data a decorrere dalla quale l'accordo si applica a titolo provvisorio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
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