Art. 2
In vigore dal 21 ott 2015
(1) I Paesi Bassi recuperano l'aiuto incompatibile e illegale di cui all' presso Starbucks Manufacturing EMEA B.V.
(2) Gli importi che rimangono irrecuperabili presso Starbucks Manufacturing EMEA B.V., a seguito del recupero di cui al paragrafo precedente, sono recuperati presso Starbucks Corporation.
(3) Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo..
(4) Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni
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