Art. 2

Art. 2

In vigore dal 21 ott 2015
(1)   I Paesi Bassi recuperano l'aiuto incompatibile e illegale di cui all' presso Starbucks Manufacturing EMEA B.V. (2)   Gli importi che rimangono irrecuperabili presso Starbucks Manufacturing EMEA B.V., a seguito del recupero di cui al paragrafo precedente, sono recuperati presso Starbucks Corporation. (3)   Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.. (4)   Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2017:502:oj#art-2