Art. 3 · Condizioni di certificazione generali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale

Art. 3

Condizioni di certificazione generali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale

In vigore dal 20 ott 2015
Condizioni di certificazione generali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale Gli attestati di salute animale e di sanità pubblica possono essere riuniti in un unico certificato sanitario anche nei casi in cui l'equivalenza sia stata stabilita solo per le misure di salute animale o solo per quelle di sanità pubblica.
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