Art. 2 · Importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale

Art. 2

Importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale

In vigore dal 20 ott 2015
Importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale 1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda a condizione che siano accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato prima della spedizione della partita dalla Nuova Zelanda e redatto conformemente ai seguenti modelli: a) qualora l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica sia stata stabilita e registrata nell'allegato V dell'accordo come «Sì (1)», il modello di certificato sanitario definito nell'allegato I della presente decisione, integrato, se del caso, dai pertinenti attestati supplementari in conformità: i) delle condizioni speciali di cui all'allegato V, sezione 5, capitolo 28, dell'accordo; ii) delle condizioni speciali di cui all'allegato II della presente decisione; iii) delle condizioni speciali di cui all'allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell'accordo; iv) delle garanzie di trattamento umano durante l'abbattimento almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009; b) qualora l'equivalenza non sia stata stabilita e le condizioni di certificazione siano state stabilite nella legislazione dell'Unione, il modello di certificato sanitario di cui alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione. 2.   In attesa dell'adozione, da parte dell'Unione, di disposizioni armonizzate in materia di importazione per determinati animali vivi e prodotti di origine animale, le norme sanitarie nazionali degli Stati membri continuano ad applicarsi all'importazione di tali animali vivi e prodotti di origine animale. 3.   I certificati sanitari rilasciati in conformità del modello di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciati dopo la spedizione della partita di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda se l'equivalenza dei sistemi di certificazione è stata registrata all'allegato V, capitolo 27, dell'accordo, purché menzionino il documento di ammissibilità («DA») pertinente e la data di emissione di quest'ultimo e siano forniti al posto d'ispezione frontaliero all'arrivo della partita.
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