Art. 2

Art. 2

In vigore dal 8 ott 2015
La decisione 2014/688/UE è sostituita, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina), a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell' della decisione 2014/688/UE.
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