Art. 8
Ordine del giorno delle riunioni
In vigore dal 5 ott 2015
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all', almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.
2. Il presidente, d'intesa con le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.
Storico versioni
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