Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 ott 2015
Fatte salve le disposizioni e le condizioni di cui all'allegato della presente decisione e all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.
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