Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 ago 2015
Nel ratificare la Convenzione e il protocollo, la Danimarca fa le seguenti dichiarazioni: «1. In virtù dell'articolo 55 della convenzione di Città del Capo, se il debitore è domiciliato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, la Danimarca applicherà gli articoli 13 e 43 della Convenzione per ottenere le misure provvisorie solo conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*1), come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel quadro dell'articolo 24 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*2). 2. In virtù dell'articolo XXX, paragrafo 5, del protocollo aeronautico, la Danimarca non applicherà l'articolo XXI di detto protocollo: a questa materia si applicherà il regolamento (UE) n. 1215/2012. (*1)   GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1." (*2)   GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.» "
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2015:1380:oj#art-2