Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 lug 2015
1.   Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni: a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario; b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione; e c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto. 2.   La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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