Art. 2

Art. 2

In vigore dal 20 lug 2015
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 12 della convenzione, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dalla convenzione.
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