Art. 1

Art. 1

In vigore dal 2 lug 2015
1.   Le misure contenute nel piano di ristrutturazione del 23 giugno 2015 e il relativo catalogo di impegni non costituiscono un nuovo aiuto di Stato. 2.   Le misure contenute nel piano di ristrutturazione del 23 giugno 2015 e il relativo catalogo di impegni sono idonei a garantire la compatibilità futura con il mercato interno delle misure di cui all', paragrafo 1, della decisione 2013/298/UE.
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