Art. 8
Diritti e obblighi degli esperti
In vigore dal 23 giu 2015
Diritti e obblighi degli esperti
1. Durante il periodo di distacco, l'esperto agisce con integrità. In particolare:
a)
l'esperto esercita le funzioni assegnategli e regola altrimenti la sua condotta preoccupandosi unicamente degli interessi del Consiglio europeo e del Consiglio.
Segnatamente, nell'esercizio delle sue funzioni, l'esperto non accetta istruzioni da parte del proprio datore di lavoro, di governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche, e non effettua alcuna prestazione per conto dei medesimi;
b)
l'esperto si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano ledere la dignità della sua funzione presso l'SGC;
c)
l'esperto che nell'esercizio delle sue funzioni debba pronunciarsi su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il suo superiore gerarchico;
d)
l'esperto non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l'attività dell'Unione senza aver preliminarmente ottenuto l'autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'SGC. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Unione;
e)
tutti i diritti derivanti da lavori eseguiti dall'esperto nell'esercizio delle sue funzioni appartengono all'SGC;
f)
l'esperto è tenuto a risiedere nel luogo in cui è situata la sede di distacco o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle funzioni assegnategli;
g)
l'esperto è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati.
2. Durante e dopo il distacco, l'esperto è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. L'esperto non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale.
3. Al termine del distacco, l'esperto resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione nell'ambito dell'esercizio di nuove mansioni e dell'accettazione di taluni incarichi o benefici.
A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'esperto informa immediatamente l'SGC in merito alle funzioni e ai compiti che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco.
4. L'esperto è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'SGC, comprese quelle sulla protezione dei dati e quelle sulla protezione delle reti dell'SGC. L'esperto è altresì soggetto alle norme che disciplinano la protezione degli interessi finanziari dell'Unione.
5. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo durante il distacco, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto in conformità dell', paragrafo 2, lettera c).
6. L'esperto informa immediatamente e per iscritto il proprio superiore gerarchico qualora, durante il suo distacco, venga a conoscenza di fatti che possano lasciar presumere:
a)
una possibile attività illecita, in particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi dell'Unione; o
b)
una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell'Unione o degli esperti.
Il presente paragrafo si applica in caso di mancanza grave a un obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al servizio di un'istituzione o di un prestatore di servizi per conto di un'istituzione.
7. Qualora riceva l'informazione di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il superiore gerarchico adotta le misure previste all'articolo 22 bis, paragrafo 2, dello statuto. Gli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quater dello statuto si applicano al superiore gerarchico ai sensi dell', paragrafo 1, della presente decisione. Tali disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche all'esperto interessato al fine di garantire il rispetto dei suoi diritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:1027:oj#art-8