Art. 7
Funzioni
In vigore dal 23 giu 2015
Funzioni
1. Gli esperti assistono i funzionari e gli altri agenti dell'SGC e svolgono le funzioni che sono loro affidate.
Le funzioni che deve esercitare l'esperto sono definite di comune accordo dall'SGC e dal datore di lavoro:
a)
nell'interesse del servizio dell'SGC presso cui è distaccato l'esperto; e
b)
tenendo conto delle qualifiche dell'esperto.
2. I compiti da assegnare all'esperto possono comprendere, tra l'altro, analisi, studi, scambi di conoscenze tra amministrazioni, gestione di progetti e assistenza ai gruppi e comitati preparatori dell'SGC.
In deroga al paragrafo 1, primo comma, e al primo comma del presente paragrafo, il segretario generale, su proposta del direttore generale del servizio al quale è assegnato l'esperto, può affidare compiti specifici all'esperto e incaricarlo dello svolgimento di una o più missioni specifiche, dopo aver accertato l'assenza di eventuali conflitti di interesse.
3. L'esperto partecipa a missioni e riunioni esterne unicamente:
a)
se accompagna un funzionario o altro agente dell'SGC; oppure,
b)
se è solo, in qualità di osservatore o esclusivamente a fini d'informazione.
A meno che non abbia ricevuto un mandato speciale, conformemente alle modalità di attuazione della presente decisione, dal direttore generale del servizio dell'SGC interessato, l'esperto non può impegnare l'SCG all'esterno.
4. L'SGC resta l'unico responsabile per l'approvazione dei risultati dei compiti svolti dall'esperto.
5. I servizi dell'SGC interessati, il datore di lavoro dell'esperto e l'esperto stesso si sforzano nella misura del possibile di evitare qualsiasi conflitto di interessi attuale o potenziale in relazione alle funzioni dell'esperto nel corso del periodo di distacco. A tal fine, l'SGC informa in tempo utile l'esperto e il suo datore di lavoro in merito alle funzioni previste e chiede ad entrambi di confermare per iscritto che non esistono motivi per cui all'esperto non debbano essere assegnate tali funzioni.
L'esperto è invitato, in particolare, a dichiarare ogni potenziale conflitto di interessi tra determinati aspetti della sua situazione familiare (segnatamente, le attività professionali di parenti stretti o membri della famiglia estesa, oppure importanti interessi finanziari propri o di membri della famiglia) e le funzioni che gli saranno proposte durante il periodo di distacco.
Il datore di lavoro e l'esperto si impegnano a segnalare all'SGC ogni cambiamento che, nel corso del distacco, potrebbe dar luogo a conflitti di interessi.
6. Qualora l'SGC ritenga che la natura delle funzioni assegnate all'esperto richieda precauzioni particolari in materia di sicurezza, deve essere ottenuto un nulla osta di sicurezza precedentemente al distacco.
7. In caso di mancato rispetto dei paragrafi 2, 3 e 5 del presente articolo, l'SGC può mettere fine al distacco dell'esperto ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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