Art. 5
Durata del distacco
In vigore dal 23 giu 2015
Durata del distacco
1. La durata del distacco non è inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Può essere oggetto di proroghe successive per un totale massimo di quattro anni.
Tuttavia, in casi eccezionali, su richiesta del competente direttore generale dell'SGC e previo accordo del datore di lavoro, il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC può autorizzare una o più proroghe del distacco fino a due anni aggiuntivi oltre il periodo massimo di quattro anni di cui al primo comma.
2. La durata del distacco è stabilita all'inizio, nell'ambito dello scambio di lettere di cui all', paragrafo 1. La stessa procedura si applica nel caso di eventuale rinnovo o proroga del periodo di distacco.
3. Un esperto che sia stato precedentemente distaccato presso l'SGC può essere nuovamente distaccato alle condizioni seguenti:
a)
l'esperto continua a soddisfare le condizioni di idoneità al distacco di cui all';
b)
sono trascorsi almeno sei anni dalla fine del periodo di distacco precedente, compresi eventuali rinnovi e proroghe o eventuali successivi contratti di lavoro con l'SGC.
Questa disposizione non impedisce all'SGC di accettare il distacco, meno di sei anni dopo il termine del periodo di distacco precedente, di un esperto che sia stato precedentemente distaccato per meno di sei anni, ivi inclusi eventuali rinnovi e proroghe; in tal caso, tuttavia, la durata del nuovo distacco non supera la parte restante di quest'ultimo periodo di sei anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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