Art. 4 · Procedura amministrativa di distacco

Art. 4

Procedura amministrativa di distacco

In vigore dal 23 giu 2015
Procedura amministrativa di distacco 1.   Il distacco avviene tramite uno scambio di lettere tra il direttore generale dell'amministrazione dell'SGC e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato o, se del caso, l'OIG. La rappresentanza permanente è anche informata di qualsiasi distacco di cittadini del proprio Stato membro da parte di OIG. Nello scambio di lettere sono indicati la sede di distacco e il gruppo di funzioni cui è destinato l'esperto (AD o AST, quali definiti dallo statuto). Nello scambio di lettere figurano altresì l'indicazione del superiore gerarchico dell'esperto in seno alla direzione generale, alla direzione, all'unità o al servizio presso cui è distaccato l'esperto, nonché una descrizione dettagliata dei compiti che l'esperto è chiamato a svolgere. Allo scambio di lettere è acclusa una copia del regime applicabile all'esperto. 2.   Il distacco per un breve periodo senza spese di esperti di cui al capo IV può essere autorizzato caso per caso. L'autorizzazione tiene conto del luogo di assunzione dell'esperto, della direzione generale presso cui è distaccato l'esperto, dell'equilibrio geografico di cui all', paragrafo 1, secondo comma, e delle funzioni proposte.
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