Art. 25
Rinnovo e proroga di un distacco per un breve periodo senza spese
In vigore dal 23 giu 2015
Rinnovo e proroga di un distacco per un breve periodo senza spese
1. Il periodo di cui all', paragrafo 1, può essere prorogato una volta per un periodo massimo di sei mesi. In casi eccezionali, l'SGC può tuttavia decidere di concedere una proroga superiore a sei mesi.
2. L'esperto distaccato per un breve periodo senza spese può essere nuovamente distaccato presso l'SGC conformemente alle norme previste nella presente decisione a condizione che sia trascorso almeno un anno tra la fine del periodo di distacco precedente e il nuovo distacco.
3. In casi eccezionali il periodo di un anno di cui al paragrafo 2 può essere abbreviato.
Storico versioni
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