Art. 2
Condizioni di idoneità al distacco
In vigore dal 23 giu 2015
Condizioni di idoneità al distacco
Per essere distaccati presso l'SGC, gli esperti:
1)
hanno lavorato per il loro datore di lavoro, su base permanente o contrattuale, per almeno 12 mesi prima del distacco;
2)
restano al servizio del loro datore di lavoro per tutta la durata del distacco;
3)
hanno maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione pertinenti ai fini dell'esecuzione delle mansioni loro affidate. Il datore di lavoro fornisce all'SGC, precedentemente al distacco, un attestato del lavoro svolto dall'esperto negli ultimi 12 mesi;
4)
sono cittadini di uno Stato membro.
In deroga al primo comma del presente punto, gli esperti cittadini di paesi terzi possono essere distaccati da un'OIG; in tali casi eccezionali, l'SGC assicura che non vi siano conflitti di interesse e che siano salvaguardate l'indipendenza e la coerenza delle politiche e attività dell'SGC;
5)
per poter svolgere le mansioni che saranno loro affidate, possiedono una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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