Art. 16 · Congedo di maternità e paternità

Art. 16

Congedo di maternità e paternità

In vigore dal 23 giu 2015
Congedo di maternità e paternità 1.   L'esperto è soggetto alle norme in vigore presso l'SGC in materia di congedo di maternità e paternità. 2.   Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'esperto e previo accordo del datore di lavoro, il distacco è sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'SGC. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica. 3.   In deroga al paragrafo 1, l'esperto può chiedere una sospensione del distacco di durata pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità, previo accordo del datore di lavoro. In tal caso, il distacco è prolungato per un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'SGC lo giustifica. 4.   I paragrafi 2 e 3 si applicano anche in caso di adozione.
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