Art. 10 · Fine del distacco

Art. 10

Fine del distacco

In vigore dal 23 giu 2015
Fine del distacco 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, si può porre fine al distacco su domanda dell'SGC o del datore di lavoro con preavviso di tre mesi, o su domanda dell'esperto, con lo stesso preavviso e con riserva dell'accordo del datore di lavoro e dell'SGC. 2.   In talune circostanze eccezionali, il distacco può essere concluso senza preavviso: a) dal datore di lavoro, qualora gli interessi essenziali del datore di lavoro lo richiedano; b) per accordo reciproco tra l'SGC e il datore di lavoro, su domanda rivolta dall'esperto alle due parti, qualora gli interessi essenziali, personali o professionali dell'esperto lo richiedano; c) dall'SGC, in caso di mancato rispetto da parte dell'esperto degli obblighi stabiliti nella presente decisione. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare osservazioni; d) dall'SGC, in caso di cessazione o cambiamento della posizione amministrativa dell'esperto quale funzionario permanente o agente contrattuale del datore di lavoro. L'esperto è messo precedentemente in grado di presentare le sue osservazioni. 3.   Qualora venga posta fine al distacco in virtù del paragrafo 2, lettera c), l'SGC ne informa immediatamente il datore di lavoro e la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato.
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