Art. 2
In vigore dal 22 giu 2015
1. L'EUNAVFOR MED è avviata il 22 giugno 2015.
2. A norma dell', paragrafo 3, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio valuta se siano state soddisfatte le condizioni per la transizione oltre la prima fase dell'operazione, tenendo conto delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili e del consenso dello Stato costiero interessato. Fatta salva tale valutazione da parte del Consiglio e a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il comitato politico e di sicurezza ha il potere decisionale in merito a quando effettuare la transizione tra le varie fasi dell'operazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2015:972:oj#art-2